Introduzione
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito ACF), istituito da CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie sorte nell’ambito di prestazioni di servizi di investimento, per controversie relative al comportamento degli Intermediari in relazione alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio delle attività di intermediazione, nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n.524/2013.
Sono esclusi dalla cognizione dell’ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’Intermediario degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale.
L’ACF conosce delle controversie di importo non superiore a 500.000,00 euro.
CHI PUÒ ATTIVARLA
È possibile presentare ricorso all’ACF da parte degli investitori al dettaglio, diversi dagli investitori professionali e dalle Controparti qualificate (ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 58/1998 “Testo Unico della Finanza”).
QUANDO E COME SI ATTIVA
Il ricorso può essere proposto, nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento Consob dell’Arbitro, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore, quando non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e sia stato preventivamente presentato reclamo alla Compagnia al quale la stessa abbia fornito espressa risposta, oppure siano decorsi più di 60 giorni dalla presentazione del reclamo, senza che la Compagnia abbia dato comunicazione delle proprie considerazioni all’Investitore.
Il reclamo deve avere ad oggetto i fatti che poi saranno alla base del ricorso all’ACF.
Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo.
Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.
COME FUNZIONA E DURATA
L’accesso all’Arbitro è del tutto gratuito per il ricorrente e sono previsti termini ridotti per giungere alla decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione del ricorso all’Arbitro, si rinvia al sito web dell’ACF www.acf.consob.it