Il procedimento della Mediazione introdotto dal Decreto Legislativo n. 28 /2010, e disciplinato da successive modifiche normative (tra cui la Legge 9/8/2013, n. 98) si considera quella “attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa” (art. 1 lett. a), D.Lgs. 28/2010).
Viene prevista la sua obbligatorietà nel caso in cui si intenda esercitare in giudizio i propri diritti per ogni controversia in materia di contratti assicurativi o finanziari e di risarcimento da responsabilità medica e sanitaria, ovvero negli altri casi in cui sia condizione di procedibilità per l’eventuale giudizio civile.
CHI DEVE ATTIVARLA
Contraenti, Assicurati, Aventi diritto o Beneficiari: per controversie relative a contratti assicurativi o finanziari.
Danneggiati: per controversie relative ai danni derivanti dalla responsabilità medica e sanitaria.
Le parti dovranno essere assistite da un avvocato durante le sessioni di mediazione e ed è prevista la partecipazione personale delle parti alle stesse.
CHI PUÒ ATTIVARLA
Danneggiati: per controversie relative ai danni derivanti da altre tipologie di responsabilità (es. rc. Auto, natanti, professionale).
QUANDO E COME SI ATTIVA
La domanda di mediazione si presenta, tramite un avvocato di fiducia, con un'istanza innanzi all’Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/
Il procedimento, quando obbligatorio, si deve attivare prima di intraprendere un giudizio civile.
COME FUNZIONA
La domanda di mediazione deve essere presentata alla sede legale dell’Organismo e, previa designazione di un mediatore, viene fissato un incontro preliminare, finalizzato ad informare le parti della funzione e delle modalità di svolgimento della procedura e per verificare l’effettiva possibilità di un accordo.
Nel caso in cui al primo incontro emerga l’impossibilità di un accordo, nessun compenso è dovuto all’Organismo di mediazione.
La conclusione del primo incontro senza accordo è sufficiente per avverare la condizione di procedibilità dell’azione.
Nel caso la mediazione sfoci in un accordo lo stesso potrà avere valore di titolo esecutivo.
DURATA
Il procedimento ha una durata massima di tre mesi.