Puoi anche inviare il reclamo direttamente all’agente o all’intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei dipendenti e collaboratori.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.
È possibile inviare il reclamo direttamente all’Agente o all’intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del RUI (Broker/Mediatore o Banche) nonché degli intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.
Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell’Agente o dell’intermediario a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it , chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, prima di ricorrere all’Autorità giudiziaria, è possibile avvalersi di sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie, quali: